Art. 3.
(Servizi privati per l'impiego).

      1. Fatta eccezione per le funzioni riservate ai sensi dell'articolo 2, i soggetti

 

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privati possono svolgere la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, la ricerca e la selezione del personale e la ricollocazione professionale, nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'attività di formazione professionale, l'avviamento al lavoro interinale ed ogni altra attività utile a favorire la mediazione tra domanda e offerta di lavoro.